IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO lo statuto della Società Gabinetto di Lettura, con sede in Este, approvato con D.P.R. 14 dicembre 1977, n. 1090;
VISTA l’istanza del presidente della società suddetta, del 25-11-1983, intesa ad ottenere l’approvazione del nuovo testo di statuto dell’Ente medesimo;
VISTE le deliberazioni delle assemblee dei soci della società Gabinetto di Lettura, del 20-10-1983 e del 10-4-1986, nel corso delle quali sono state votate le modifiche al vigente statuto della Società stessa;
VISTO l’art. 16 del codice civile
UDITO il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i Beni culturali e ambientali;
EMANA
il seguente decreto
ART. 1
Lo statuto della Società Gabinetto di Lettura in Este, approvato con D.P.R. 14 dicembre 1977, n. 1090, è abrogato.
ART. 2
E’ approvato il nuuvo testo di statuto della Società Gabinetto di Lettura di Este, annesso al presente decreto firmato d’ordine del presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.
Data a Roma, addì 6 aprile 1987.
Reg. alla Corte dei Conti, addì 11 agosto 1987.
Reg. 28 Beni Culturali fg. n. 253.
Pubb. nella G. U. n. 231 dcl 3-10-87.
STATUTO
Natura e scopi
Art. l
La Società Gabinetto di Lettura di Este, costituita con decreto dell’11 giugno l847, n. 21392/2214 dell’I.R. Governo Austriaco ed eretta in Ente Morale con regio decreto del 27 aprile 1936, n. 940, ha sedc in Este, in Piazza Maggiore.
Art. 2
La Società ha carattere strettamente apolitico, non ha fini di lucro e ha per scopo:
offrire ai soci un centro di riunioni e attività culturali e ricreative;
curare la conservazione e l’ampliamento della biblioteca e l’attuazione delle manifestazioni culturali;
incrementare la “Raccolta Estense “; mettere a disposizione dei soci pubblicazioni librarie, periodiche e quotidiane; amministrare per fini culturali le fondazioni che le venissero affidate.
Dei soci
Art. 3
La Società è formata di soci ordinari, vitalizi, benemeriti, onorari e studenti, che abbiano raggiunto la maggiore età.
Art. 4
La domanda di ammissione alla Società deve recare la firma di due soci presentatori e viene affissa all’albo della sede sociale per dieci giorni.
Durante tale periodo i soci possono presentare osservazioni e ed obiezioni.
Il Consiglio direttivo decide sull’ammissione.
Art. 5
I soci ordinari e studenti sono tenuti a corrispondere le quote sociali nella misura stabilita dal Regolamento. Il regolamento fissa una tassa di ammissione per i nuovi soci ordinari e per quelli riammessi.
Art. 6
Sono soci vitalizi i soci che versino la somma nella misura stabilita dal Regolamento. Essi sono esonerati dal pagamento delle quote sociali e da qualsiasi altra contribuzione.
Art. 7
L’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, dichiara socio benemerito chi abbia incrementato il patrimonio sociale con atti di munificenza o in altro modo abbia portato con la sua persona chiaro prestigio al sodalizio. Il socio benemerito è esente da qualsiasi quota sociale o contribuzione.
Art. 8
L’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, nomina socio onorario chi meriti tale titolo per personali requisiti o per l’ufficio ricoperto.
Art. 9
Possono essere ammessi alla Società quali soci studenti gli iscritti all’Università o agli istituti secondari di secondo grado.
Art. 10
Tutti i soci hanno diritto:
a frequentare la sede sociale;
a consultare e richiedere a prestito libri e riviste della biblioteca secondo le norme dell’apposito regolamento; ad intervenire alle conferenze, riunioni e manifestazioni.
Il coniuge e gli altri componenti la famiglia del socio possono frequentare la sede sociale con le modalità stabilite dal Regolamento.
Art. 11
L’accesso alla sede sociale è riservato esclusivamente ai soci. Oltre che i familiari dei soci, a norma dell’art. 10, possono accedere alla sede sociale, in occasione di attività culturali e di trattenimenti, anche persone invitate e ospiti proposti dai soci.
L’uso temporaneo di sale della sede può essere consentito dal Consiglio direttivo ad associazioni od enti per riunioni e manifestazioni che non siano in contrasto con le finalità della Società.
Art. 12
Il socio che intende abbandonare la Società deve presentare le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio direttivo, almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare in corso, salvo casi di forza maggiore. Esse avranno effetto allo scadere dell’anno solare. In caso contrario il socio sarà considerato decaduto per morosità, nonostante le dimissioni presentate, Decade dalla qualità di socio anche chi, non avendo corrisposto i contributi sociali da più di un semestre ed essendo stato espressamente invitato a regolarizzare la sua posizione, non vi ottempera.
Colui che, dopo essere stato dichiarato decaduto, intende essere riammesso nella Società, deve corrispondere tutti i contributi ins0luti c0n valore aggiornato alla quota vigente.
Art. 13
Il socio al quale, a giudizio del Consiglio direttivo, siano addebitati atti ritenuti censurabili, viene deferito al collegio dei probiviri; questo, vagliati i motivi del deferimento e sentito l’interessato, presenta entro venti giorni le proprie proposte al Consiglio direttivo il quale, con votazione a scheda segreta e a maggioran2a di due terzi, decide in proposito e ne dà comunicazione scritta all’interessato. Contro gli eventuali provvedimenti il socio ha facoltà di appellarsi al giudizio dell’Assemblea.
Art. 14
Rimangono immutati i diritti acquisiti dai soci a norma dei precedenti statuti.
Organi della Società
Art. 15
Sono organi della Società: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei probiviri e il Collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Dell’Assemblea
Art. 16
L’Assemblea è composta dei soci ordinari, vitalizi e benemeriti. Deve essere convocata in via ordinaria due volte l’anno per’ l’approvazione del programma sociale, del bilancio preventivo, di quello consuntivo e per
ogni altra deliberazione prevista dallo Statuto. Ogni triennio provvede alla elezione del Presidente, del collegio dei probiviri, e ogni anno a quello dei revisori dei conti. E’ convocata in via straordinaria quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando, per motivo determinato, ne venga fatta richiesta scritta e firmata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. E’ di esclusiva spettanza dell’Assemblea deliberare sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione o sull’alienazione dei beni patrimoniali.
Art. 17
L’avviso di convocazione dell’assemblea, unitamente all’ordine del giorno, sarà inviato a ciascun socio ordinario, vitalizio e benemerito almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’assemblea. In prima convocazione l’adunanza è valida se vi partecipa, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in regola con le quote sociali. In seconda convocazione l’adunanza è valida con la presenza o la delega di qualsiasi numero di soci aventi diritto al voto. La seconda convocazione deve essere indetta ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.
Ogni socio può delegare la rappresentanza ad altro socio e questi non potrà avere più di una delega.
Art. 18
Qualora siano all’ordine del giorno modifiche allo Statuto, il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o per delega deve essere di almeno 2/3 in prima convocazione; in seconda, che potrà aver luogo ad almeno 24 ore di distanza, dovrà essere presente o per delega almeno la metà dei soci più uno.
Art. 19
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e le votazioni che riguardano persone devono essere fatte mediante scrutinio a scheda segreta. Per l’elezione alle cariche sociali valgono le norme stabilite dagli articoli che seguono. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio direttivo non hanno voto.
Art. 20
Per deliberare lo scioglimento della Società occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Del Presidente
Art. 21
Viene eletto presidente il socio che in primo scrutinio abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Qualora questa non sia stata ottenuta, sarà effettuato seduta stante il ballottaggio tra i due
nominativi più votati nel primo scrutinio: risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti.
Entro venti giorni dall’elezione il presidente comunica per scritto a ciascun socio la composizione del Consiglio direttivo, con gli incarichi in esso affidati e le linee del programma.
Art. 22
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee, cura l’esecuzione delle deliberazioni, presiede il comitato di vigilanza della biblioteca. In caso di sua assenza o impedimento ne assume le funzioni il vice presidente e in subordine un consigliere a ciò delegato.
Del Consiglio direttivo
Art. 23
Il Consiglio direttivo è composto, oltre che dal Presidente della Società, di sei membri che restano in carica tre anni. Tra i suoi componenti il presidente nomina il vice presidente, il segretario, l’amministratore tesoriere, l’addetto alle attività culturali.
Art. 24
Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide se, oltre al Presidente o a chi ne fa le veci, sono presenti almeno tre consiglieri. Qualora il Consiglio direttivo, per dimissioni o altra causa, sia ridotto a meno di quattro membri, il Presidente procede alla sua ricostituzione con la procedura indicata nell’art. 21.
Art. 25
Il Consiglio direttivo:
– cura l’amministrazione e la conservazione dei beni dell’Ente;
– esamina le proposte che interessano le attività culturali e ricreative e a mezzo del presidente ne riferisce all’assemblea;
– prepara il programma sociale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’assemblea;
– delibera sull’accoglimento delle domande di ammissione dei soci;
– nomina i componenti il comitato di vigilanza della biblioteca di cui all’art. 28;
– dispone sull’andamento della biblioteca e sul personale addetto, sentito l’apposito comitato di vigilanza;
– assume e licenzia il personale dipendente;
– prende ogni altro provvedimento opportuno nell’interesse dell’Ente.
Il ConsigIio direttivo deve mettere all’ordine del giorno dell’assemblea le eventuali proposte dei soci, purché siano firmate da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
Il bilancio e le proposte, iscritti all’ordine del giorno, devono essere depositati in segreteria a disposizione dei soci ed esposte all’albo per almeno cinque giorni precedenti l’assemblea. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità decide il voto del Presidente.
Del Collegio dei probiviri
Art. 26
II collegio dei probiviri, composto di tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto dall’assemblea a maggioranza relativa, dura in carica tre anni ed ha i compiti specificati nell’art.13.
Del Collegio dei revisori dei conti
Art. 27
Il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto a maggioranza relativa nell’assemblea indetta per l’approvazione del bilancio preventivo. Esercita le sue funzioni per un anno a norma di legge.
Della biblioteca
Art. 28
E’ preposto al funzionamento della biblioteca un comitato di vigilanza, composto del Presidente della Società, dell’addetto alle attività culturali e di tre soci nominati dal Consiglio direttivo. Il comitato di vigilanza esercita il conontrollo sull’andamento della biblioteca e propone al Consiglio direttivo i provvedimenti che ritiene utili al funzionamento e all ‘incremento dell ‘Istituto bibliografico.
Il Consiglio direttivo, sentito il parere del comitato di vigilanza, delibera sull’impiego dei fondi previsti dall’art. 32. Alle riunioni del comitato di vigilanza assiste il bibliotecario.
Delle finanze e del patrimonio
Art. 29
l’esercizio finanziario e l’anno sociale decorrono dal primo gennaio.
Art. 30
Le entrate sono costituite dai redditi del patrimonio sociale, dalle contribuzioni dei soci, dai contributi di Enti e Societa’ e da tutti gli altri eventuali proventi straordinari.
Art. 31
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili e immobili di proprietà della Società;
b) da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio ;
c) da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.
Art. 32
Per rispettare nel tempo la volontà dei soci fondatori, quale risulta dall’art. 1 dello Statuto del 4 marzo 1849, almeno un decimo delle entrate patrimoniali della Società, al netto delle spese di competenza, deve essere annualmente devoluto od accantonato per la gestione della biblioteca.
Art. 33
Le somme provenienti dall’eventuale alienazione di beni devono essere destinate all’incremento dei beni patrimoniali o investite in titoli dello Stato o da questo garantiti.
Dello scioglimento della Società
Art. 34
Qualora le rendite ordinarie e le contribuzioni dei soci non fossero più sufficienti a mantenere in vita la Società, l’assemblea è convocata per adottare gli opportuni provvedimenti ad evitarne lo scioglimento.
Art. 35
Qualora l’assemblea deliberi, in conformità dell’art. 20, lo scioglimento della Società, tutti i beni immobiliari e mobiliari passeranno sotto la gestione e custodia dell’Amministrazione comunale di Este, come fu stabilito nell’atto del notaio dr. Antonio Sommariva di Este il 6 giugno 1857, rep. n. 1091, stipulato tra i rappresentanti del comune di Este e quelli del Gabinetto di Lettura.
Tale atto, con specifico riferimento agli artt. 40, 41, 42, 43, 49, dello Statuto della Società del 4 marzo 1849, determina la responsabilità e gli obblighi a cui in tale caso è tenuta l’Amministrazione comunale di Este.
Disposizioni finali
Art. 36
Entro il mese di maggio di ogni anno il Presidente invia al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali una relazione sull’attività culturale svolta dalla Società nell’anno precedente.
Art. 37
Mediante apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno dell’istituzione.
Art. 38
Il servizio di cassa della Società si effettua secondo le norme fissate dal Regolamento.